Contrasto al degrado nel centro storico di Viterbo e lotta all’abuso di alcol: le ordinanze della sindaca
“Abbiamo adottato importanti provvedimenti per la sicurezza e il decoro urbano – afferma la sindaca Chiara Frontini -. Le due ordinanze emanate ieri rispondono alla domanda di sicurezza e contrasto al degrado urbano che arriva forte e chiara dalla cittadinanza. Veri e propri bivacchi, oltre a schiamazzi notturni fino ad arrivare a comportamenti violenti e azioni che possono mettere in pericolo la pubblica incolumità, non possono essere più tollerati. L’ordinanza che di fatto vieta ilconsumo di alcol nelle aree pubbliche di ogni gradazione e in qualsiasi recipiente, emanata l’anno scorso per la sola piazza San Faustino, quest’anno viene estesa a tutto il centro storico, a viale Trento e vie limitrofe e nella piazza di Bagnaia. L’impegno peraumentare la sicurezza è costante e chi mette in atto comportamenti contrari alla civile convivenza deve capire che non intendiamo passarci sopra, ma prevenire e reprimere con fermezza”.
Ecco cosa prevedono nel dettaglio i due provvedimenti: l’ordinanza n. 38 dell’11 luglio 2024, ovvero quella riguardante la tutela del decoro e il contrasto al degrado urbano nel centro storico, in vigore da oggi fino al prossimo 30 settembre, riguarda le seguenti aree:
viale Trento e vie limitrofe, zona Sacrario (via Cesare Dobici, piazza dei Caduti, via Emilio Bianchi) e l’intero quartiere di San Faustino, ovvero l’area compresa tra piazza Martiri d’Ungheria, piazza della Rocca, via Marconi, via del Pilastro; e ancora, via dell’Orologio Vecchio e vie limitrofe, la frazione di Bagnaia, nello specifico piazza Don Egisto Fatiganti,valle Pierina e scalette di accesso a piazza XX Settembre, l’intero quartiere medievale di San Pellegrino, inteso come “area fucsia” ai sensi del piano del commercio, l’area compresa/delimitata da via del Cimitero, dall’incrocio con piazza della Morte, via di ValleCupa, ponte del Paradosso, via delle Caprarecce, via San Tommaso, via Cardinal la Fontaine, via del Ganfione, via Sant’Antonio, via San Clemente, piazza San Lorenzo, via San Lorenzo, piazza della Morte. Nelle suddette aree è vietato sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o a uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici e universitari, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto, sugli arredi urbani.Il divieto non si applica a coloro che usufruiscono delle panchine pubbliche in modo consono e rispondente al senso civico, senza dar luogo a situazioni di disturbo e a condizione che detti arredi non vengano imbrattati o ingombrati con alimenti, contenitori, sacchi, carte e quant’altro. Nelle suddette aree è inoltre vietato mangiare e bere occupando con alimenti, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o a uso pubblico, le soglie, le pavimentazioni, i muretti, gli arredi urbani, i gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici e universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto.
Tale ordinanza si riallaccia al protocollo di intesa tra Prefettura di Viterbo e Comune di Viterbo, denominato “Progetto controllo di vicinato” il quale, nell’ambito di un modello organizzativo di supporto alle forze dell’ordine, mirato a incrementare le condizioni di sicurezza di alcune aree del territorio, individua le zone sopra descritte come zonesensibili della città. Previste sanzioni da 100 a 600 euro per i trasgressori. L’altra ordinanza, la n. 39 dell’11 luglio 2024, anch’essa in vigore da oggi fino al prossimo 30 settembre, riguarda il consumo e la vendita di alcol in alcune aree della città.
Il provvedimento prevede che, nelle aree pubbliche, o assoggettate a uso pubblico, situate all’interno del centro storico cittadino, inteso come tutta l’area ricompresa all’interno della cinta muraria, in viale Trento e zone limitrofe, nella frazione di Bagnaia, con particolare riferimento all’area denominata piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina escalette di accesso a Piazza XX Settembre, sia vietato consumare bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle ore 16 alle ore 7.
L‘ordinanza prevede inoltre il divieto di detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate. È infine vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore (rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21/2006 e dei loro dehors/padiglioni; gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali etc.), dalle ore 21 alle ore 7.